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INVALIDITÀ CIVILE E LEGGE 104 NON SONO LA STESSA COSA!

Chiariamo meglio.

1. Il riconoscimento dello stato di invalidità, riguarda persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche e con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e si rifà alla legge n. 118 del 30 marzo 1971.

2. Il riconoscimento dello stato di handicap, invece, è un’altra cosa: la definizione ci viene dalla legge 104/1992 che descrive la persona handicappata come «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»(art. 3 comma 1);

lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta. Sia il riconoscimento dell’invalidità che quello dell’handicap, seguono procedure simili ma distinte, con due differenti visite mediche di accertamento. Ma entrambi i casi consentono di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportata sul verbale.

Al fine di ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità le domande devono essere presentate all’INPS ed è possibile farlo anche attraverso la nostra associazione Dalla Parte del Consumatore.