Quali sono i diritti del viaggiatore nel caso in cui il volo viene cancellato o ha subito forti ritardi a causa di uno sciopero?
Se il tuo volo viene cancellato, hai queste soluzioni:
- puoi chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, annullando la prenotazione;
- puoi scegliere la “riprotezione”: in questo caso, la compagnia aerea ha l’obbligo di proporti un volo alternativo allo stesso prezzo del biglietto originario. La scelta se accettare o meno tale offerta ricadrà sul viaggiatore.
Riguardo all’indennizzo in denaro, occorre sapere che la tutela cambia a seconda dei soggetti che scioperano.
Se lo sciopero è del personale della compagnia aerea, al viaggiatore spetta l’indennizzo. Infatti, secondo quanto stabilito dal regolamento CE 261/2004, la compagnia aerea non è tenuta a pagare solo nel caso in cui la cancellazione sia dovuta a “circostanze eccezionali”, che non rientrano sotto il suo potere di controllo (come, ad esempio, perturbazioni meteo, problemi tecnici straordinari).
In passato, lo sciopero del personale di compagnia era sempre considerato una circostanza eccezionale. Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea ha interpretato in modo restrittivo il concetto di “circostanza eccezionale”, facendo rientrare in esso soltanto quelle circostanze sulle quali la compagnia aerea non ha alcun controllo. Dunque, quando c’è sciopero del personale, la compagnia ha una forma di controllo su tale evento perché è un rischio che può evitare, dal momento che esso può derivare da conflitti con i membri del proprio personale. Qualora la compagnia aerea riesca a provare che lo sciopero ci sia stato per eventi al di fuori della sua capacità di controllo e di gestione aziendale, allora essa potrà essere esonerata dal pagamento.
Nel caso di cancellazione per sciopero del personale, la compagnia dovrà corrispondere al passeggero un indennizzo in base alla lunghezza della tratta:
· per le tratte fino a 1.500 chilometri, 250 euro;
· per le tratte tra 1.500 e 3.200 chilometri, 400 euro;
· per le tratte oltre i 3.500 chilometri, 600 euro.
Tuttavia, non si ha diritto all’indennizzo monetario in questi casi:
· se la partenza è tra 7 e 15 giorni ed è stato offerto un volo alternativo con cui si può partire non più di due ore prima dell’orario previsto e arrivare a destinazione meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
· se la partenza è tra meno di 7 giorni ed è stato offerto un volo alternativocon cui si può partire non più di un’ora prima dell’orario previsto e giungere alla meta finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
· se la partenza è tra più di 15 giorni dall’orario di partenza previsto.
Nel caso in cui lo sciopero non è del personale della compagnia, ma viene proclamato dal personale di servizio in aeroporto, al viaggiatore non spetta nulla.
Tutto ciò vale anche per il risarcimento del danno supplementare, che spetta al viaggiatore quando ha subito ulteriori danni a causa dello sciopero (ad esempio, quando, per la mancata riprotezione, il viaggiatore ha dovuto acquistare un nuovo biglietto di un’altra compagnia aerea per raggiungere la destinazione finale).
Anche in questo caso, il risarcimento è dovuto solo nel caso di sciopero del personale della compagnia aerea.
Pertanto, se il tuo volo è stato cancellato a causa di uno sciopero del personale di compagnia, rivolgiti a noi per richiedere l’indennizzo per cancellazione voli. Ti aiuteremo a risolvere il problema in breve tempo inviando una lettera di richiesta alla compagnia aerea. Nel caso di diniego illegittimo, avrai un team di avvocati che tuteleranno i tuoi diritti e ti assisterannoin giudizio per ottenere la compensazione pecuniaria.
Avv. Fabiana Saltelli