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Ai sensi dell’art. 41 del Codice del turismo è stabilito che in casi di impossibilità ad effettuare il viaggio per motivi legati anche ad emergenze sanitarie, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto già pagato senza alcuna penalità.

Ciò è quanto richiamato anche dalla Direttiva Europea che adotta disposizioni in materia di viaggi al fine di tutelare il consumatore.

In particolare l’agenzia di viaggi o la compagnia aerea, devono mettere il cliente in condizione di scegliere tra:

• il rimborso;
• un voucher di importo pari al rimborso spettante, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

Quali diritti spettano al Viaggiatore?

Gli utenti potranno avvalersi del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, mediante apposita comunicazione al vettore, ovvero all’agenzia di viaggi, allegando il titolo di viaggio e la documentazione che attesta la programmata partecipazione agli eventi cancellati, chiedendone il rimborso. 

Si precisa, quindi, che la scelta tra il rimborso ed il pacchetto equivalente da spendere in un anno ricade interamente sul viaggiatore, per cui laddove le agenzie di viaggio o le compagnie negassero la possibilità di chiedere il rimborso, si potrebbe incorrere in comportamenti illegittimi tali da scaturire quella che in gergo tecnico viene considerata una pratica commerciale scorretta perché il viaggiatore non è messo davanti ad un’opzione di scelta, ma è tenuto ad accettare il voucher così come offerto dal tour operator.

Il tour operator può applicare delle limitazioni?

Pertanto, limitare il campo di scelta degli utenti nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, unica nel suo genere, non appare corretto. In un momento come questo, il rimborso integrale del prezzo potrebbe fare la differenza per chi è in situazione di necessità perché ha perso il lavoro o conta di perderlo nei prossimi mesi o per chi non riesce in questo periodo a pagare i propri debiti. 

C’è da ricordare, tuttavia, che le misure previste dal Governo nel settore turistico prevedono che i cittadini possano recedere dal contratto e concordare con l’agenzia di viaggi, o con la compagnia aerea, una soluzione alternativa.

Posso richiedere il rimborso per il mio viaggio?

I viaggiatori possono, dunque, mettersi in contatto con i tour operator, i vettori, gli albergatori e le compagnie aeree per concordare una delle soluzioni previste dalla normativa, in modo da usufruire appieno del diritto al riconoscimento di un giusto e fruibile rimborso.


Le condizioni di cui sopra sono in vigore dal 23 febbraio 2020 sino al 2 maggio 2020, salvo successive proroghe o modifiche.


Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla nostra Associazione, dove esperti del settore risponderanno alle domande poste e potranno risolvere le questioni presentate.